Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici:
1. Premessa.
Nozione di pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 2, n.1 decreto legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- a) trasporto
- b) alloggio
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"
2. Fonti legislative:
Il contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore viaggiatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente a oggetto l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita di servizi turistici singolarmente considerati è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, anche dalle clausole particolari convenute nella documentazione consegnata al viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione.
3. Prenotazioni:
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico compilata, in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata all’effettuazione del relativo pagamento, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà la documentazione necessaria al compimento del viaggio anche a mezzo sistema telematico.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio, dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4. Pagamenti:
Il consumatore provvederà a versare l’intero ammontare in unica soluzione nelle modalità indicate nella scheda di prenotazione, e, in ogni caso, entro e non oltre le 12 (dodici) ore lavorative successive all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione del pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e dall’Organizzatore.
5. Prezzo:
Il prezzo del pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei soggiorni e/o di servizi turistici singolarmente considerati è indicato per ogni offerta e nella scheda offerte/prenotazioni. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Altri oneri posti a carico del viaggiatore, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco, andranno sempre specificate nelle note e nei dettagli dell’offerta.
6. Recesso del consumatore:
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- Modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non espressamente accettata dal cliente.
Nei casi di cui al precedente comma, il cliente ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico fra quelli proposti dall’Organizzatore di importo equivalente o, se non disponibile superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo:
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposte e materialmente incassata dall’Organizzatore. Tale restituzione sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della richiesta di rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di cui al primo comma. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’art. 4,1° comma, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
fino a 29 giorni di calendario prima della partenza 10% del prezzo complessivo del viaggio
da 28 a 15 giorni di calendario prima della partenza 30% del prezzo complessivo del viaggio
da 14 a 5 giorni di calendario prima della partenza 50% del prezzo complessivo del viaggio
da 4 a 0 giorni prima della partenza 100% del prezzo complessivo del viaggio.
NB: le suddette somme dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
7. Annullamento del pacchetto turistico:
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.
8. Modifiche essenziali del contratto da parte dell’operatore:
Prima della partenza l’operatore può modificare in modo significativo uno o più elementi essenziali del contratto dandone immediata comunicazione al consumatore indicando il tipo di modifica. In considerazione della prassi che sia per ragioni tecniche operative che commerciali le Compagnie aeree si riservano la facoltà di modificare gli orari e gli operativi di volo, nonché il tipo e la Compagnia titolare dei mezzi utilizzati, specialmente per i voli speciali ITC. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito delle spese aggiuntive dell’Organizzatore forfettizzate come di seguito indicato. Nei casi di:
modifica del tipo e/o numero di camere
modifica del trattamento alberghiero
modifica della classe di volo
addebito di €uro 40,00 per pratica e per variazione fino a 5 giorni prima della partenza; addebito comunicato di volta in volta nei quattro giorni precedenti la partenza. Nei casi di:
modifica della data di partenza del viaggio
modifica dell’albergo nella stessa località
modifica della destinazione del viaggio
addebito di €uro 52,00 per pratica e per variazione fino a 22 giorni prima della partenza, successivamente addebito della penale prevista dall’art. 6 ridotta del 50% con il minimo di €uro 45,00. in caso di riduzione della durata del viaggio sarà applicata la penale prevista dall’art. 6 sul prezzo dei servizi annullati.
9. Modifiche dopo la partenza:
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. Sostituzioni:
il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione che:
abbia provveduto ad informare l’Organizzatore per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, comunicando contestualmente le generalità del cessionario.
non ostino alla sostituzione situazioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario.
il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua specifica richiesta. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere un diritto di modifica pratica di €uro 52,00. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al comma 3 del presente articolo.
11. Obblighi dei partecipanti:
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. Classificazione alberghiera:
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilità dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
13. Regime di responsabilità:
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. Limiti del risarcimento:
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
15. Obbligo di assistenza:
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
16. Reclami e denunce:
Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio:
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. Fondo di Garanzia:
è prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
19. Foto competente e clausola compromissoria:
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano.
ADDENDUM Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
1. Disposizioni normative: Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. Da 17 a 23; art. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
2. Condizioni di contratto: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art. 8; art. 9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).